Art. 38.
(Criteri per l'applicazione della pena).

      1. In materia di criteri per l'applicazione della pena, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il giudice determini la pena, con provvedimento analiticamente motivato, entro il limite della proporzione con il fatto commesso, avendo riguardo alle finalità di prevenzione speciale, con particolare riferimento al reinserimento sociale del condannato e con esclusione di ragioni di esemplarità punitiva;

          b) prevedere che la pena detentiva espiata all'estero e la custodia cautelare sofferta all'estero siano sempre computate in caso di rinnovamento del giudizio in Italia.